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SENATO DELLA REPUBBLICA
DISEGNO DI LEGGE N. 2305
d'iniziativa dei senatori CORTIANA, DUVA, MACONI, PILONI e ZILIO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1997
Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro
TITOLO I
STRUMENTI E ORGANI PER LO SVILUPPO DEL TELELAVORO
Art. 1.
(Commissione per il telelavoro)
1. É istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione telelavoro al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
a) selezionare e valutare i progetti richiedenti il finanziamento di cui all'articolo 3;
b) selezionare e valutare le iniziative di telelavoro proposte da parte della pubblica amministrazione e per i quali sia stato richiesto un contributo statale;
c) dare supporto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per aggiornare il personale a fronte delle nuove realtà tecnologiche e organizzative;
d) controllare, anche con il concorso degli uffici periferici del predetto Ministero, lo svolgimento dei progetti approvati e riferire annualmente al Parlamento sugli sviluppi in corso e sui risultati conseguiti;
e) condurre ricerche sull'utilizzo del telelavoro e sulle relative conseguenze produttive, economiche e sociali;
e) dare supporto al Ministero della pubblica istruzione per l'inserimento nei programmi scolastici della tematica del telelavoro nei suoi vari aspetti, al fine di preparare i giovani ad inserirsi consapevolmente in questa nuova modalità lavorativa.
Art. 2.
(Composizione della Commissione per il telelavoro)
1. La Commissione telelavoro é istituita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'industria e il Ministro delle telecomunicazioni. É composta da dieci esperti più un presidente, competenti in materia di telelavoro o comunque in materie connesse, quali informatica, diritto del lavoro, organizzazione del lavoro, urbanistica, psicologia del lavoro, sociologia, diritto internazionale, scienza dell'educazione.
Art. 3.
(Fondo per l'incentivazione del telelavoro)
1. É istituito un Fondo per incentivare realizzazioni di telelavoro che massimizzino i vantaggi sociali e riducano i rischi di tale modalità lavorativa.
2. I finanziamenti verranno destinati alle aziende, cooperative ed associazioni, istituti e consorzi, anche senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato, che presentino progetti conformi ai seguenti criteri:
a) documentazione esauriente del progetto, comprendente anche quanto specificato nelle lettere da b) a g) ;
b) rispetto delle norme introdotte dalla presente legge;
c) rispetto della legislazione e delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
d) rispetto degli standard industriali vigenti al momento della proposta;
e) presentazione di un piano dettagliato di addestramento e qualificazione professionale per i lavoratori coinvolti;
f) presentazione di un sistema di misurazione e di valutazione dei risultati effettivamente ottenuti a fronte di quelli attesi e degli investimenti effettuati;
g) indirizzamento del progetto a massimizzare i benefici in almeno una delle seguenti dimensioni:
1) reinserimento nel tessuto produttivo delle aree speciali di crisi;
2) riduzione degli spostamenti effettuati con mezzi di locomozione inquinanti o comunque per distanze superiori ai 30 chilometri;
3) soluzione delle difficoltà di presenza nel mondo del lavoro di persone disabili, in condizioni di svantaggio sociale o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro o comunque comprese nelle liste di mobilità;
4) miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della pubblica amministrazione, sia centrale sia locale, con particolare riguardo per le esigenze dei cittadini in termini di tempi, luoghi, costi, informazioni e trasparenza.
3. Nella valutazione dei progetti, saranno considerati titoli di merito particolare:
a) la possibilità di replicare l'esperienza compiuta in altre realtà; l'uso di strumenti innovativi o verosimilmente destinati a divenire di uso generale in un prossimo futuro;
b) la possibilità di installare la soluzione proposta su attrezzature e in ambienti telematici offerti da fornitori diversi;
c) la semplicità di installazione, utilizzo e manutenzione e la ridotta necessità di servizi di supporto.
4. É condizione per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo l'applicazione ai propri dipendenti, da parte del soggetto richiedente, del contratto collettivo nazionale di settore e, qualora esistenti, dei contratti collettivi che disciplinano il telelavoro ai sensi dell'articolo 21 della presente legge. Se nel settore cui appartiene il soggetto richiedente siano stipulati piú contratti collettivi di lavoro, la condizione del presente comma é soddisfatta qualora i trattamenti applicati non siano inferiori a quelli fissati dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative.
Art. 4.
(Edifici attrezzati per lo svolgimento del telelavoro)
1. Le normative per la realizzazione di edifici attrezzati allo svolgimento di telelavoro, anche con compresenza di dipendenti di più imprese e di lavoratori autonomi, sono di competenza delle regioni.
Art. 5.
(Tariffe per le telecomunicazioni)
1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, presenta entro il 1997 un piano per l'abbattimento o la riduzione delle barriere tariffarie all'interno dei grandi bacini di mobilità quotidiana e per il contenimento delle tariffe per le comunicazioni a lunga distanza, specialmente lungo le direttrici nord-sud e continente-isole, per quanto riguarda le utenza telefoniche dedicate ai collegamenti telematici necessari al telelavoro, anche favorendo la concorrenza tra tutti i potenziali fornitori delle linee e dei servizi di base.
Art. 6.
(Commissione paritetica)
1. I contratti collettivi nazionali di settore disciplinano l'istituzione di Commissioni paritetiche per il telelavoro a livello nazionale, territoriale e aziendale.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, che attribuiscono compiti alle Commissioni paritetiche per il telelavoro, per le aziende che non sono tenute ad applicare alcun contratto collettivo si fa riferimento alla Commissione nazionale o territoriale istituita ai sensi del contratto collettivo di settore applicabile secondo i criteri indicati dall'articolo 2070 del codice civile.
TITOLO II
DEFINIZIONE DI TELELAVORATORE E DIRITTI ESSENZIALI COMUNI
Art. 7.
(Definizione di telelavoratore)
1. Si definisce telelavoratore il lavoratore che effettua la propria prestazione, con l'ausilio di strumenti telematici, prevalentemente al di fuori dei locali del datore di lavoro o del committente cui la prestazione stessa inerisce.
2. Rientra nella definizione di cui al comma 1 il telelavoratore che svolga la propria prestazione in locali di pertinenza, esclusiva o parziale, del datore di lavoro o del committente, quando tali locali siano esclusivamente destinati a tale scopo o comunque quando non costituiscano unità produttiva autonoma sotto il profilo del potere di direzione, di indirizzo o di controllo.
Art. 8.
(Ambito di applicazione)
1. Le norme del presente titolo si applicano al telelavoratore che svolge la propria prestazione nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato o di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per la definizione delle diverse tipologie contrattuali di cui al presente articolo si rinvia alla contrattazione collettiva stipulata con le associazioni sindacali e professionali.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche al datore di lavoro o committente pubblico.
Art. 9.
(Diritto del telelavoratore nell'informazione essenziale)
1. Il telelavoratore ha diritto alle seguenti informazioni essenziali relative al proprio datore di lavoro o committente e al continuo aggiornamento delle stesse:
a) dimensione dell'impresa;
b) bilancio;
c) organigramma;
d) sedi;
e) statuto e atto costitutivo;
f) nominativo di un responsabile cui fare riferimento;
g) nominativi dei rappresentanti sindacali aziendali ovvero dei responsabili delle associazioni professionali dei telelavoratori autonomi che si siano accreditate presso il datore di lavoro o il committente, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto, con riferimento sia alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) dell'impresa committente, sia alle RSA dell'impresa, diversa da quella committente, presso cui esegue la prestazione;
h) nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
i) diritti di informazione posti in via contrattuale a vantaggio delle associazioni sindacali o delle RSA, salvo il rispetto di eventuali obblighi di riservatezza;
l) circolari e disposizioni di servizio.
2. Nel caso di avvio di un rapporto di telelavoro, anche con lavoratori con i quali già sussista un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, il datore di lavoro o il committente é tenuto ad informare, attraverso lo strumento telematico e comunque per iscritto, sulle condizioni di svolgimento del rapporto di telelavoro fissate dai contratti o accordi collettivi ai sensi dell'articolo 21.
3. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 9- bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Art. 10.
(Diritto del telelavoratore alla socialità)
1. Il telelavoratore ha diritto a:
a) collegamento telematico interattivo con la sede del datore di lavoro o del committente, con la facoltà di inviare e ricevere messaggi anche non inerenti alla prestazione lavorativa. Destinatari e mittenti di tali messaggi sono:
1) gli utenti del sistema informativo del datore di lavoro o del committente;
2) le RSA e le associazioni professionali dei telelavoratori autonomi accreditate;
3) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ove sia presente;
b) accedere alla bacheca elettronica della RSA e delle associazioni professionali dei telelavoratori autonomi accreditate.
2. La disponibilità del collegamento telematico interattivo deve essere garantita per l'intera durata della giornata lavorativa, salve le previsioni dell'articolo 13.
3. Nel caso in cui il sistema informativo del datore di lavoro o del committente non consenta, fin dalla data di entrata in vigore della presente legge, un collegamento telematico interattivo in tempo reale, si prevede un periodo transitorio di tre anni durante il quale il datore di lavoro o committente dovrà adeguarsi alle disposizioni di questa norma, garantendo comunque il collegamento in forma tradizionale.
4. L'Ispettorato del lavoro attesta l'effettiva e comprovata inidoneità del sistema informativo a supportare il collegamento telematico interattivo in tempo reale.
Art. 11.
(Tutela della riservatezza della comunicazione ed inviolabilità del domicilio del telelavoratore)
1. Al fine di tutelare il diritto alla riservatezza delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 10 e l'inviolabilità del domicilio del telelavoratore da abusi del datore di lavoro o del committente, si applicano le norme di cui al libro secondo, titolo XII, capo III, sezione IV e sezione V del codice penale.
Art. 12.
(Diritti della RSA o delle associazioni professionali dei telelavoratori autonomi accreditate)
1. Ciascuna delle RSA costituite presso il datore di lavoro od il committente e le associazioni professionali dei telelavoratori autonomi accreditate hanno diritto:
a) ad accedere, con proprie utenze, al sistema informativo aziendale;
b) ad una bacheca elettronica;
c) ad un collegamento telematico interattivo con gli altri utenti del sistema.
Art. 13.
(Rinvio alla contrattazione collettiva)
1. Con riferimento ai diritti del telelavoratore, delle RSA e delle associazioni professionali dei telelavoratori autonomi accreditate individuati dagli articoli che precedono, i contratti e gli accordi collettivi determinano la durata del collegamento minimo garantito e pagato dal datore di lavoro o dal committente.
2. I contratti e gli accordi collettivi determinano altresì i minimi relativi alla retribuzione ed ai compensi, nonché le norme relative alla durata, agli orari di lavoro, ai di ritti sindacali, ed alle norme relative alla previdenza, assistenza malattie, infortuni e maternità.
Art. 14.
(Diritto del telelavoratore alla tutela della salute)
1. Si applica al telelavoratore la disciplina di cui all'articolo 52 e all'articolo 56, nonché all'allegato VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Art. 15.
(Telelavoro all'estero)
1. Ai fini della presente legge, l'affidamento di telelavoro all'estero, anche attraverso l'utilizzo di un appaltatore o di un intermediario, consiste nell'utilizzo di telelavoratori, topograficamente dislocati al di fuori dei Paesi dell'Unione Europea, ma la cui prestazione inerisce ad unità produttive dislocate in Italia.
2. L'affidamento di telelavoro all'estero deve essere autorizzato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che provvede entro tre mesi dalla richiesta, sentita la Commissione paritetica nazionale per il telelavoro, nonché le RSA dell'azienda interessata.
3. In ogni caso, l'affidamento di telelavoro all'estero puó avvenire soltanto verso Paesi che abbiano ratificato le Convenzioni OIL numero 29, 87, 98,100, 105, 111 e 138. Il Ministero degli affari esteri cura l'aggiornamento e la diffusione dell'elenco di tali Paesi.
4. Il Ministero degli affari esteri provvede a cancellare dall'elenco i Paesi che, nonostante la ratifica delle Convenzioni di cui al comma 3, non garantiscano l'effettiva applicazione dei diritti fondamentali previsti dalle stesse, con conseguente revoca delle autorizzazioni rilasciate per l'affidamento di telelavoro verso quei Paesi.
5. L'azienda che affidasse telelavoro verso Paesi non compresi nell'elenco subirà l'immediata revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate per altri Paesi e sarà altresí soggetta alla sanzione amministrativa di lire 100.000.000 per ogni anno o periodo inferiore all'anno nel quale si é verificato tale affidamento. Le somme derivanti da tale sanzione verranno devolute al Fondo per la cooperazione e lo sviluppo.
Art. 16.
(Computo dei telelavoratori ai fini dell'applicazione del titolo II dello statuto dei lavoratori, nonché dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori)
1. Tutti i telelavoratori, titolari di rapporti di telelavoro ai sensi degli articoli 17 e 18 anche dislocati nel territorio degli altri Paesi membri dell'Unione europea o in altri Paesi esteri, rientrano nel computo degli addetti all'unità produttiva cui afferiscono, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 e del titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 17.
(Diritti di prelazione)
1. Nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere nuovi dipendenti, non telelavoratori, dovrà darne preventiva comunicazione ai telelavoratori subordinati che possiedono caratteristiche professionali omogenee a quelle per le quali si intende procedere alle assunzioni, i quali potranno esercitare un diritto di prelazione sui posti di lavoro disponibili. In caso di più dichiarazioni di telelavoratori che intendono avvalersi del diritto di prelazione, dovrà essere data precedenza ai dipendenti che da maggior tempo svolgono la propria prestazione in condizioni di telelavoro.
2. Nel caso in cui il datore di lavoro intenda costituire nuovi rapporti di telelavoro, dovrà, prima di disporre unilateralmente il passaggio al telelavoro di dipendenti interni, ovvero prima di provvedere a nuove assunzioni, darne preventiva comunicazione a tutti i dipendenti che possiedono caratteristiche professionali omogenee a quelle per le quali si intende adottare il telelavoro, i quali potranno esercitare un diritto di prelazione sui posti di telelavoro disponibili. In caso di piú dichiarazioni di dipendenti che intendono avvalersi del diritto di prelazione, dovrà essere operata la scelta sulla base dei seguenti criteri, in concorso tra di loro: condizioni di handicap e disabilità che riducono la possibilità di locomozione; maggiore distanza dell'abitazione dal luogo di lavoro; rilevanti obblighi di assistenza o cura nei confronti di familiari o conviventi.
TITOLO III
NORME SUL TELELAVORO COORDINATO E CONTINUATIVO
Art. 18.
(Associazioni professional i dei telelavoratori autonomi)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, hanno diritto di accreditarsi presso l'impresa o ente che ricorre al telelavoro le associazioni professionali dei telelavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La maggiore rappresentatività delle associazioni di telelavoratori autonomi viene accertata con decreto periodico del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, tenuto conto dei seguenti criteri e dati: numero di iscritti, adeguamento documentati, in relazione ai dati statistici sulla diffusione del telelavoro autonomo; rilevante presenza di iscritti che svolgono telelavoro autonomo in forma non imprendi toriale; equilibrata presenza associativa e di sedi sul territorio nazionale e nei principali settori produttivi; adesione ad associazioni professionali internazionali di telelavoratori.
Art. 19.
(Accordi collettivi)
1. Ferma l'applicazione delle norme del titolo II della presente legge, e delle norme inderogabili in materia di lavoro autonomo coordinato e continuativo, gli accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le associazioni di cui all'articolo 18, potranno disciplinare il rapporto di telelavoro autonomo, al fine principale di regolare caratteristiche e aspetti speciali di tale rapporto. Gli accordi collettivi disciplinano:
a) i corrispettivi minimi orari o a prestazione per il telelavoro autonomo;
b) le modalità di applicazione dei diritti sindacali, anche con riferimento alla possibilità di svolgere assemblee telematiche, e norme specifiche in materia di salute e sicurezza;
c) le procedure di tutela della riservatezza aziendale; procedure di tutela contro la possibilità di controllo a distanza della prestazione di lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
d) le modalità degli obblighi assicurativi.
Art. 20.
(Rinnovo del contratto di collaborazione)
1. Il telelavoratore autonomo titolare di un contratto di collaborazione ha diritto al rinnovo del contratto o alla stipulazione di un nuovo contratto di collaborazione quando, tra i due mesi prima della scadenza del contratto e i sei mesi successivi alla scadenza, il committente stipuli nuovi contratti di telelavoro autonomo per prestazioni con caratteristiche professionali omogenee.
2. Il mancato rinnovo o la mancata stipulazione di un nuovo contratto dà diritto a un risarcimento commisurato a dodici mesi del compenso previsto per il precedente rapporto di collaborazione, salvo che il committente comprovi l'inadeguatezza professionale del collaboratore o i motivi attinenti all'organizzazione produttiva che lo hanno indotto alla stipulazione del nuovo contratto con un diverso collaboratore.
Art. 21.
(Diritto di prelazione)
1. Nel caso in cui il committente intenda assumere nuovi telelavoratori subordinati, e salvo il previo rispetto del diritto di prelazione di cui all'articolo 17, comma 2, ne dà preventiva comunicazione ai telelavoratori con i quali ha in corso un rapporto di collaborazione autonoma coordinata e continuativa, i quali possono esercitare un diritto di prelazione sui posti di lavoro disponibili.
2. In caso di più dichiarazioni di telelavoratori autonomi che intendano avvalersi del diritto di prelazione nell'assunzione, é data precedenza a coloro che sono titolari da maggior tempo di un rapporto autonomo di telelavoro con il committente, anche sommando piú contratti di collaborazione.
Art. 22.
(Norma transitoria)
1. Salve più specifiche previsioni della presente legge, i datori di lavoro o committenti che abbiano già in corso rapporti di telelavoro subordinato coordinato e continuativo devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
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